Ai sensi dell’articolo 2740 del Codice Civile “il debitore risponde all’adempimento delle obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri”.
Ciò significa che se il debitore non paga, il creditore può introdurre una procedura che si concluderà con la vendita forzata dei beni mobili e/o immobili del debitore e la successiva ripartizione delle somme ricavate dalla vendita tra i creditori (sia il creditore procedente sia quelli successivamente intervenuti nella procedura).
Per avviare l’esecuzione forzata, il creditore ha bisogno di un titolo “esecutivo” cioè di un documento che gli consenta di promuovere un’azione contro i beni appartenenti al suo debitore.
Il titolo esecutivo può essere giudiziale o stragiudiziale.
Il “titolo esecutivo giudiziale” è normalmente formato come conseguenza dell’esercizio di un’attività giudiziaria – ad esempio, nell’ambito di un processo, la sentenza con cui il Giudice decide una causa – o all’esito di un procedimento inibitorio (“decreto ingiuntivo”).
In caso di titolo esecutivo formatosi al di fuori del processo, si parla invece di “titolo stragiudiziale” (tali casi sono elencati nell’articolo 474 del codice di procedura civile).
Lo Studio può assistere il Cliente nell’ottenimento di una sentenza o di un “decreto ingiuntivo” (e cioè di un titolo esecutivo necessario per poi avviare l’esecuzione forzata) e, in seguito, nella scelta della più opportuna azione esecutiva contro il debitore svolgendo indagini presso l’Agenzia delle Entrate allo scopo di rintracciare i suoi beni.
Assicuriamo assistenza personale e diretta ai Clienti in tutta Italia avvalendoci di una collaudata rete di Professionisti specializzati nei predetti settori.
Diamo particolare importanza alla comunicazione con il Cliente, che teniamo aggiornato con immediatezza su tutte le varie fasi della procedura.